A TUTELA DELLA QUALITA’ DEL PROGETTO
- art. 1
Fanno parte del progetto “protetto dal logo” le scuole di ……. che tra nel periodo …… hanno formalmente aderito all’adozione - art. 2
Ne fanno altresì parte le scuole del Progetto Europeo nonché le scuole italiane che avviino le procedure in maniera conforme al Progetto Napoli e d’intesa con la Fondazione Napoli Novantanove - art. 3
Per Monumento/Bene Culturale, ai fini dell’adozione, si intendono chiese, musei, palazzi storici, piazze, guglie, edicole, fontane, statue, siti archeologici, zone di interesse storico-ambientale. - art. 4
Il monumento adottato deve essere situato preferibilmente nel quartiere di residenza scolastica. Ove ciò non fosse possibile (ad esempio nelle periferie), i docenti possono suggerire, verificandone le motivazioni, un monumento distante dalla zona scolastica ma ad essa collegato per vari motivi. - art. 5
La partecipazione della scuola al progetto e la scelta del monumento dovranno essere approvati dal Collegio dei Docenti. - art.6
La scuola riceve il monumento in adozione dalle autorità competenti, con la precisazione evidente che si tratta di un’adozione di natura culturale e spirituale, e non ovviamente di gestione. - art.7
L’adozione ha la durata di almeno tre anni e parte dal momento dell’assegnazione, che avverrà in una cerimonia pubblica alla presenza delle autorità. - art. 8
Entro il primo semestre dall’avvio, la scuola produrrà un progetto articolato di lavoro sul monumento. I docenti coinvolti nel progetto saranno coaiduvati dall’Organizzazione Corrispondente e dalle autorità locali preposte al Patrimonio Culturale. - art. 9
La scuola nomina un tutor o docente referente con il compito di coordinare il lavoro interdisciplinare ed i rapporti con la Organizzazione Corrispondente, con le istituzioni e con le scuole con cui sia stata eventualmente stabilita una programmazione comune. - art. 10
Ogni scuola si impegna a produrre materiale (fotografico, filmico, video, grafico, storico, letterario, etc.) che documenti il lavoro svolto. - art. 11
La scuola ha la fruizione privilegiata del monumento e si renderà disponibile a fornire servizio di custodia e di guida durante manifestazioni pubbliche di particolare interesse o in giorni stabiliti per visite di altri istituti scolastici (cittadini e non). - art.12
L’Organizzazione Corrispondente coordina i rapporti tra le scuole e le istituzioni responsabili dei monumenti adottati e sovraintende al regolare svolgimento del progetto. - art. 13
La partecipazione a manifestazioni pubbliche che riguardano i monumenti adottati va concordata con l’Organizzazione Corrispondente responsabile del progetto. La Segreteria Organizzativa del progetto deve esserne preventivamente informata per valutarne compatibilità e coerenza con lo spirito dell’adozione. A tutela del valore dell’itinerario didattico-culturale del progetto e per evitare che l’iniziativa si trasformi in una “prestazione turistica” tout court, è opportuno infatti che la presenza delle scuole presso monumenti adottati sia limitata a quelle manifestazioni “fisiologicamente” legate allo sviluppo del progetto, tanto a livello locale quanto nazionale ed europeo. - art. 14
Tutti i materiali a stampa (depliants, inviti, manifesti, pubblicazioni, video, etc.) prodotti dalle Istituzioni, dalle Organizzazioni Corrispondenti e dalle scuole nell’ambito del lavoro di adozione dovranno sempre recare il logo e la dicitura “nell’ambito del progetto La Rete nazionale La scuola adotta un monumento”.